Ringrazio zardov per avermi segnalato l'ennesima perla del master. Copio/incollo affinchè tutti ne possano "godere" e trarne le loro considerazioni. Si tratta del C.U. n° 2 del 27/10/2007 del Colleggio arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti e che ad oggi é stato "nascosto" a tutti... e pensare che qualcuno fa pure la parte della vittima...
VERTENZA:all.Alberto MERLO / U.S.IMPERIA 1923 s.r.l. ( 108/67 )
ARBITRI: sigg.Vittorio RUSSIANO e Vincenzo TRAMONTANO
L’allenatore di base Merlo Alberto in data 14 maggio 2007 si rivolge a questo Collegio affinché gli venga riconosciuta da parte della Società U.S.Imperia 1923 la cifra di € 5.000,00,somma mai percepita, a pagamento del compenso pattuito con la medesima nell’accordo tipo stipulato in data 9/11/2006 e regolarmente depositato presso il Comitato Interregionale.
A sostegno della sua richiesta allega copia del contratto e del tesseramento del Settore Tecnico.
La Segreteria di questo Collegio in data 28 maggio 2007 fa richiesta al competente Comitato Interregionale sull’avvenuto deposito del contratto ricevendo, unitamente a copia del medesimo, parere favorevole.
Tale accordo economico prevede il pagamento di € 5.000,00 da parte della Società U.S.Imperia 1923 a favore del tecnico Merlo Alberto.
La Società, invitata dal Collegio a presentare le proprie controdeduzioni, contesta quanto richiesto dall’allenatore sostenendo che, a seguito di un accordo verbale con il medesimo, il suo tesseramento era stato concordato soltanto come periodo di prova della durata di un mese e che, scaduto tale termine, il tecnico stesso si era allontanato volontariamente dalla guida tecnica della prima squadra.
Respinge pertanto la sua richiesta della somma di € 5.000,00 riconoscendogli solamente una mensilità pari ad 1/8 della cifra reclamata.
L’allenatore in risposta alle dichiarazioni della Società, oltre a sostenere le sue rivendicazioni come da contratto, asserisce che il tesseramento fatto al Settore Tecnico non deve ritenersi come periodo di prova bensì come tesseramento per tutta la stagione 2006/2007.
Aggiunge inoltre di non essersi mai dimesso dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra ma di essere invece stato esonerato verbalmente in data 11/12/2006 sia dal Presidente che dal D.T. della società.
Esonero ulteriormente ribaditogli il giorno successivo presso la sede U.S.Imperia 1923 alla presenza di testimoni tesserati della Società e riportato sulla cronaca sportiva del giornale Secolo XIX di Genova il giorno successivo.
A conferma di quanto esposto allega copia dell’articolo di stampa dove viene citato il suo esonero,copia del suo tesseramento al S.T.F. e una nota di gara a cui partecipava l’ U.S.Imperia 1923 dove figura in distinta con la qualifica di tecnico.
Si riserva inoltre,se il Collegio lo giudica necessario,di poter presentare in qualità di testimoni, i tesserati della società presenti all’atto del suo esonero.
Il Collegio,esaminati gli atti, giudica il ricorso meritevole di accoglimento.
Constatato infatti che nel contratto tipo firmato dalla Società e regolarmente depositato, la medesima si impegna a pagare al tecnico una cifra complessiva di € 5.000,00 per la stagione 2006/2007, reputa evidente la sua intenzione di avvalersi dell’opera di quest’ultimo per tutta la durata del campionato.
Ritiene inoltre che il tesseramento di un tecnico non può essere considerato "a tempo",come sostenuto dalla Società, ma la sua durata è da considerarsi valida per tutta la stagione sportiva in cui viene emesso,così come giudica, facendo riferimento a quanto pubblicato sulla cronaca sportiva del Secolo XIX di Genova in merito alla vicenda societaria ed ai provvedimenti di esonero e cambiamenti confermati nell’intervista dalle dichiarazioni dello stesso Presidente, veritiera la versione del tecnico in merito all’esonero e non alle sue dimissioni.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e obbliga la Società U.S.Imperia 1923 al pagamento di € 5.000,00 a favore dell’allenatore Merlo Alberto, a saldo del premio di tesseramento per la stagione 2006/2007. La presente delibera è definitiva ed immediatamente eseguibile nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.
E come dice una meravigliosa canzoncina della Nord: "... puffi e cambiali, sciallalallalà sciallalallalà, chissà se pagherà..." come finisce? Non ricordo...
p.s. pochi giorni e ve ne racconto un'altra segnalatami da grillo parlante, sempre su questo argomento.
Purtroppo Merlo non è il primo e non sara' nemmeno l'ultimo ad avanzare soldi dal master... ci sono giocatori che aspettano ancora dei soldi avendo vinto il campionato d'eccellenza figuratevi un po'...
RispondiEliminaMaster vergognati... non hai una dignità sei aggjiacciante!!!!
RispondiElimina