lunedì 19 dicembre 2011

Conferimenti d'azienda. Norma transitoria. Titolo sportivo: la normativa vigente




NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA F.I.G.C.
Articolo 20 Comma 7.

Fusioni – Scissioni – Conferimenti d’Azienda

La fusione, la scissione e il conferimento in conto capitale dell’azienda sportiva in una società posseduta dalla conferente, sono consentite alle seguenti condizioni:
c) le società oggetto di fusione, la società oggetto di scissione ovvero la società conferente siano affiliate alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive;
d) in ambito professionistico tutte le società interessate alla fusione, ovvero alla scissione o al conferimento devono avere sede, salvo casi di assoluta eccezionalità, nello stesso Comune o in Comuni confinanti. In ambito dilettantistico e di settore per l’attività giovanile e scolastica le società interessate alla fusione, ovvero alla scissione o al conferimento devono avere sede nella stessa Provincia, ovvero in Comuni confinanti di Province e/o Regioni diverse. Nell’ipotesi in cui le suddette operazioni siano effettuate tra società del settore professionistico e società del settore dilettantistico – giovanile e scolastico, vige il criterio stabilito in ambito professionistico;
c) tra Società che, nelle due stagioni sportive precedenti, non abbiano trasferito la sede sociale in altro Comune, non siano state oggetto di fusioni, di scissioni o di conferimenti di azienda.



Titolo sportivo

1. Il titolo sportivo è il riconoscimento da parte della F.I.G.C. delle condizioni tecniche sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione di una società ad un determinato Campionato.

2. In nessun caso il titolo sportivo può essere oggetto di valutazione economica o di cessione.


Norma transitoria

4. Il titolo sportivo di una società, cui venga revocata l'affiliazione ai sensi del comma 7 dell'articolo 16, può essere attribuito ad altra società a condizione che la società in liquidazione appartenga alla Lega Dilettanti e che la nuova aspirante al titolo si accolli ed assolva gli eventuali debiti di quella in liquidazione cui viene revocata l'affiliazione.

5. In caso di scissione o conferimento dell’azienda sportiva a norma dell’art. 20, il titolo sportivo della società scissa o della conferente è attribuito rispettivamente alla società derivante dalla scissione che prosegue l’attività sportiva ovvero alla conferitaria.

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