martedì 29 aprile 2014

Sempre peggio...

Sedetevi belli comodi, armatevi di santa pazienza (ma quella, noi tifosi neroazzurri, ne abbiamo infinita) e leggetevi il COMUNICATO UFFICIALE N. 70/CDN.

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall’Avv. Salvatore Lo Giudice Presidente; dall’Avv. Giuseppe Febbo, dall’Avv. Valentino Fedeli, dall’Avv. Marcello Frattali Clementi, dall’Avv. Sergio Quirino Valente Componenti; con l’assistenza del Avv. Gianfranco Menegali Rappresentante A.I.A.; del Sig. Claudio Cresta Segretario, con la collaborazione del Signor Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 16 aprile 2014 e ha assunto le seguenti decisioni:

(169) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE ABRUZZESE (Presidente della Società SSD Fortis Trani Srl), MARCO ALBERTI (Presidente della Società ASD Imperia – s.s. 2012-13), Società SSD FORTIS TRANI Srl e ASD IMPERIA ▪ (nota n. 3690/606 pf12-13 SS/mg del 10.1.2014).
Deferimento
La Procura federale, con nota del 10 gennaio 2014, ha deferito dinanzi a questa Commissione:
- il Sig. Alberti Marco, Presidente della Società ASD Imperia, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1 del CGS in riferimento a quanto previsto dall’art. 38 comma 1, delle NOIF per aver consentito al Tecnico abilitato Signor Lupo Alessandro di svolgere la propria attività a favore della ASD Imperia dal 02/09/2012 al 05/05/2013 non in costanza di tesseramento con detta Società;
- il Sig. Abruzzese Pasquale della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del CGS, in riferimento a quanto previsto dall’art. 38, comma 1 delle NOIF per aver consentito al Tecnico abilitato Sig. Pensabene Andrea di svolgere attività di allenatore per gli incontri disputati dalla SSD Fortis Trani Srl il 25/08/2012 – 19/08/2012 – 02/09/2012 e 16/09/2012, pur non essendo in costanza di tesseramento con l’indicata Società, vincolo intervenuto solamente il 03/10/2012, come si può facilmente evincere dal certificato AS 400 del Tecnico;
- le Società ASD Imperia e SSD Fortis Trani Srl, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 del CGS, per le violazioni ascritte ai rispettivi Presidenti e Tecnici.
La Procura federale,
- esaminata la nota trasmessa dal Sig. Pasquale Abruzzese, Presidente della Società Fortis Trani con la quale si rendeva noto che il Tecnico Sig. Andrea Pensabene nel corso della stagione 2012/2013 e dopo essere stato esonerato dalla Società Fortis Trani in data 17/09/2012, svolgeva la medesima attività in favore della ASD Imperia avvalendosi, quale prestanome, del Tecnico abilitato Signor Alessandro Lupo, citando a conforto e quale fonte probatoria alcune notizie di stampa;
- considerato che a seguito di una consultazione dell’archivio del Settore tecnico della FIGC si riscontrava che il Tecnico risultava nei ruoli federali quale allenatore professionista Federazione Italiana Giuoco Calcio ‐ Commissione disciplinare nazionale ‐ S.S. 2013‐2014 di prima categoria, codice 26.550, con ultimo tesseramento risalente alla stagione 2012/2013 a favore della Società SSD Fortis Trani, partecipante al campionato nazionale di Serie D, con data di perfezionamento del vincolo al 03/10/2012, nel mentre dalla indicata certificazione non risulta in sede di cronologia dei movimenti, alcuna formalizzazione di un provvedimento di esonero, così come indicato dal Presidente della medesima Società;
- considerato che per quanto attiene alla posizione federale del Sig. Lupo Alessandro, la consultazione dell’archivio del Settore Tecnico della FIGC ha prodotto esito positivo figurando il medesimo nei ruoli federali quale allenatore di base, codice 111.159, con ultimo tesseramento risalente alla stagione 2011- 2012 a favore della Società Pro Imperia e che la posizione del Tecnico, nella sua visura storico/cronoligica AS400, è indicata la dicitura "tesseramento respinto";
- dopo aver acquisito la copia dei fogli di censimento della stagione 2012/2103 della Società Fortis Trani e Imperia;
- rilevato che il Comitato Regionale Puglia con il comunicato n. 11 del 10/08/13 ha dichiarato inattiva la Società Fortis Trani per non aver provveduto a regolarizzare l'iscrizione al campionato di competenza per la stagione 2013/2014;
- dopo aver acquisito una copia della distinte di gara relative agli incontri del Campionato di Serie D - Girone A - disputati dalla ASD Imperia dal 02/09/2012 al 05/05/2013, laddove viene sempre riscontrato l’inserimento del nominativo del Sig. Alessandro LUPO, quale allenatore della squadra, salvo gli incontri del 23/09/2013 – 04/11/2012 – 11/11/2012 – 18/11/2012 – 25/11/2012 – 02/12/2012 – 09/12/2012 – 16/12/2012 – 22/12/2012 – 13/01/2013 e 17/02/2012, in cui tale nominativo non risultava iscritto;
- dopo aver acquisito le copie delle distinte gare relative agli incontri di Coppa Italia Serie D e campionato di serie D disputati dalla SSD Fortis Trani dal 25/08/2012 al 14/10/2012, laddove relativamente agli incontri del 25/08/2012 – 19/08/2012 – 02/09/2012 – 09/09/2012 e 16/09/2012 veniva riscontrato l’inserimento del nominativo del Signor Pensabene Andrea, quale allenatore della squadra;
- riteneva pacifico e fondato che il Signor Alessandro Lupo, allenatore di base, aveva prestato la propria attività a favore della ASD Imperia dal 02/09/2012 al 05/05/2013, non in costanza di tesseramento con detta Società, oltre ad aver omesso il versamento della quota per l’iscrizione del settore tecnico per la stagione sportiva 2012/2013; il Signor Pensabene Andrea, allenatore professionista di prima categoria, ha svolto l’attività di tecnico a favore della Società SSD Fortis Trani Srl in assenza e, quindi, non in
costanza di tesseramento con la predetta Società, atteso che il perfezionamento del suo tesseramento è intervenuto solo in data 03/10/2012.
- deferiva quindi il Sig. Marco Alberti, Presidente della ASD Imperia nella stagione 2012/2103; il Sig. Pasquale Abruzzese, Presidente della SSD Fortis Trani nella stagione 2012/2013; la Società ASD Imperia; la Società SSD Fortis Trani dichiarata inattiva con comunicato n. 11 del 10/08/13 dal Comitato Regionale Puglia Figc, per rispondere della violazioni indicate nel relativo Deferimento e sopra trascritto.
Memoria Difensiva
Federazione Italiana Giuoco Calcio ‐ Commissione disciplinare nazionale ‐ S.S. 2013‐2014 L’ASD Imperia depositava una memoria difensiva avverso il deferimento, con la quale declinava la responsabilità sostenendo:
- di aver chiesto al Tecnico Sig. Alessandro Lupo, all'atto del tesseramento, la documentazione che attestasse il suo regolare tesseramento per la stagione sportiva 2012/2013, ottenendo il documento N. 1 (allegato alla Memoria) che comprovava l'avvenuto espletamento della formalità a cura del tecnico; opponeva quindi la Società la propria estraneità adducendo di aver controllato il regolare tesseramento del Tecnico tramite documentazione proveniente dalla FIGC, e di averla trovata regolare;
- che l'omesso versamento riferito al tesseramento del Tecnico, che secondo la normativa va effettuato all'inizio di ogni stagione sportiva, è circostanza di pertinenza del solo Sig. Lupo il quale, peraltro in buona fede, riteneva che detti versamenti avessero valenza di dodici mesi: infatti il pagamento era stato ottemperato dal Tecnico in data 17/04/12 (per cui imputato alla stagione precedente), per essere poi rinnovato nello stesso aprile 2013 per la stagione di riferimento (allegati nn. 2 e 3 alla memoria).
- ribadiva comunque la Società, che la propria verifica era stata svolta sul citato documento federale che attestava la vigenza formale del tesseramento del Tecnico, mentre l'errore relativo al tardivo versamento non poteva incidere sulla vicenda, poiché marginale. Concludeva pertanto per la richiesta principale di proscioglimento, ovvero subordinata di condanna al minimo della pena prevista all'art. 18 del CGS.
Gli altri deferiti non depositavano memorie a difesa.
Dibattimento
All’odierna riunione é comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha chiesto confermarsi il deferimento e irrogarsi le seguenti sanzioni:
per Marco Alberti: mesi 4 (quattro) di inibizione;
per Pasquale Abruzzese: mesi 2 (due) di inibizione;
per ASD Imperia: € 1.500,00 (€ millecinquecento/00);
per SDS Fortis Trani: € 500,00 (€ cinquecento/00).
Nessuno é comparso per le parti deferite.
Motivi della decisione
Occorre preliminarmente osservare che la Commissione disciplinare del Settore tecnico, poiché competente, con CU n. 226, s.s. 2013-14, ha sanzionato gli allenatori Alessandro Lupo e Andrea Pensabene per i medesimi fatti.
Quanto all’odierno deferimento, la Commissione rileva che la documentazione acquisita in atti offre ampia e convincente dimostrazione in ordine all'addebito svolto dalla Procura federale.
Risulta accertato che il Signor Marco Alberti, nella qualità, ha violato l’art. 1 comma 1 del CGS, in riferimento a quanto previsto dall’art. 38, comma 1, delle NOIF per aver consentito al Tecnico abilitato Signor Alessandro Lupo di svolgere la propria attività a favore della ASD Imperia dal 02/09/2012 – 05/05/2013, non in costanza di tesseramento con l’ indicata Società. Risulta altresì acclarato che il Signor Pasquale Abruzzese ha violato l’art. 1 comma 1, del CGS in relazione a quanto previsto dall’art. 38 comma 1, delle NOIF per aver consentito al tecnico abilitato Sig. Andrea Pensabene di svolgere la propria attività di allenatore per gli incontri disputati dalla SSD Fortis Trani Srl l 25/08/2012 – 19/08/2012 – 09/09/2012 e 16/09/2012, pur non essendo in costanza di tesseramento con l’indicata Società (vincolo intervenuto solamente il 03/10/2012). A causa delle violazioni ascritte ai rispettivi Presidenti e tecnici, le Società ASD Imperia e SSD Fortis Trani devono rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 CGS.
La difesa prospettata dalla ASD Imperia pur contenendo elementi che potrebbero indurre alla applicazione di esimenti, omette tuttavia di considerare una circostanza propedeutica allo svolgimento della attività sportiva di un sodalizio: il controllo formale e personale riferito ai propri tesserati. In tal senso è vero che la documentazione allegata alla Memoria proviene dalla FIGC, ma è anche vero che la irregolarità formale sussisteva e doveva essere oggetto di un controllo più approfondito; tanto è vero che il paventato errore nel ritardato versamento del tesseramento riferito al Tecnico è circostanza pacifica, oltre tutto dichiarata e riconosciuta in atti. Ciò conforta l'addebito mosso dalla Procura federale, seppure con una attenuazione nella sanzione da irrogare.
Il comportamento globalmente inteso integra quindi le violazioni disciplinari contestate, rendendo sanzionabili sia la condotta ascrivibile ai Presidenti, e sia alle Società a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva.
In merito alle sanzioni, vista la normativa in riferimento e la richiesta della Procura, accertate le responsabilità come da deferimento, si ritengono congrue quelle di seguito indicate.
Dispositivo
La Commissione disciplinare nazionale, in accoglimento del deferimento, infligge le seguenti sanzioni:
- al Sig. Marco Alberti, inibizione di mesi 3 (tre);
- al Sig. Pasquale Abruzzese: inibizione di mesi 2 (due);
- alla ASD Imperia: ammenda di € 800,00 (€ ottocento/00);
- alla SSD Fortis Trani: ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00).


Poichè c'è sempre qualcuno che dice che in questo blog testualmente "pur di tirar merda non sapete più cosa scrivere" allego il pdf del C.U. ... non vorrei mai che pensassero che me lo sono scritto di mio pugno...




Come direbbe il saggio Emilio Fede: "Che figura di merda!"... anzi, come direbbe il protagonista di questa triste vicenda "That figure shit"...
ALL GO HOME!!!

7 commenti:

  1. Non ho parole... Che disastro...

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  2. Mi sa che ha preso il sampling nel backdrop! Hi hi hi hi hi hi

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  3. Dilettanti allo sbaraglio... Questo accade quando persone ignoranti si occupano di cose che non gli competono. Io di mozzarelle non ci capisco nulla. Di assicurazioni nemmeno e nemmeno di cazzuola e calce, ma non mi passa per la testa di improvvisarmi DOVETE PAGARE FINO ALL'ULTIMO CENT !!!

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  4. 800 euro chi dovra' pagarli?l'attuale dirigenza?

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  5. Anonimo delle 11:24,gli 800 euro se li pagheranno Alberti e i suoi amici il cobra Tommaso Volpi,Del Giudice,Di Pierro... Anzi 200 euro a testa devono dare che sono in 4... Visto che sono della scorsa stagione e il povero Imperia attuale non deve sborsare quei soldi... E poi l'Imperia calcio NON E' UN BANCOMAT... QUESTA E' LA SECONDA VOLTA CHE LO RIPETO.

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  6. Anonimo delle 21.25 purtroppo dovra' pagarli la ASD Imperia 1923, perche' LEI e' stata condannata. Il resto e' aria fritta. La questione di essere un bancomat o no e' ridicola: se contravvieni alle regole vieni sanzionato. Punto.

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  7. COMBATTERE! PUNTO E BASTA! VIA GLI INCOMPETENTI!

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