martedì 16 aprile 2019

La sentenza del Giudice Sportivo

Sono andato a rileggere il Comunicato Ufficiale relativo alla partita Rivarolese 1919-Finale di cui parlavamo ieri.
Eccolo:
- Visto il referto arbitrale della gara Rivarolese 1919-Finale, conclusasi sul campo con il risultato di 3-0 a favore della Rivarolese 1919.
- Atteso che, in effetti, da detto referto, si evince che la Società Rivarolese 1919, al primo dei cinque minuti di recupero assegnati dall'arbitro nel secondo tempo e già sul risultato di 3-0, ha effettuato la sesta sostituzione;
- Considerato che la situazione così venutasi a configurare, pur contravvenendo in astratto ai dettami dell'art. 17 comma 1 del CGS (Codice di Giustizia Sportiva) riguardo alla regolare effettuazione della gara (non prevedendo il C.G.S. medesimo una specifica sanzione riferita all'errata effettuazione del numero delle sostituzioni previste), per cui è prevista la sanzione della perdita della gara stessa per 0-3, non appare aver influito minimamente sul risultato del campo, sia per le dimensioni che lo stesso aveva già assunto al momento dei fatti contestati in relazione ai quattro minuti ancora da disputarsi, sia per il fatto che il sesto calciatore sostituito non ha contribuito all'incremento del risultato stesso;
- Atteso che, in relazione a quanto precede, si ritiene dover valutare il fatto contestato -sempre sulla base di quanto disposto dal già richiamato art.17 comma 1 del CGS- come di "particolare tenuità", in ragione della quale può essere applicata una delle sanzioni previste dall'art. 18, comma 1 del CGS, in luogo della perdita della gara per 0-3;
- Considerato che, nella situazione sollevata dalla ricorrente, si ravvisa la responsabilità, sia del dirigente accompagnatore ufficiale che, ai sensi dell'art. 66, comma 4 delle N.O.I.F., rappresenta ad ogni effetto la propria società, sia, pertanto, della società medesima, a titolo di responsabilità oggettiva.
Per questo motivo, il Giudice Sportivo dispone:
- Di rigettare le eccezioni di inammissibilità e/o irricevibilità del ricorso di cui trattasi, eccepite dalla Società Rivarolese 1919;
- Di respingere il reclamo della Società Finale e di incamerare la tassa relativa, omologando il risultato conseguito sul campo col punteggio di 3-0 a favore della Società Rivarolese 1919;
- Di infliggere la sanzione dell'inibizione a carico del Dirigente Responsabile della Società Rivarolese 1919, Signor Fossati Dalmazio, fino a tutto il 6 dicembre 2018;
- Di infliggere l'ammenda di Euro 250 alla Società Rivarolese 1919, a titolo di responsabilità oggettiva.

Questo è quanto. Se non vinceremo il Campionato o non approderemo ai play off, non dobbiamo certo recriminare su questa sentenza, ma dobbiamo solo fare mea culpa per non aver allestito una squadra completa, anche solo con un paio di elementi in più (ma anche solo un attaccante).

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