Stappate una birra da litro e leggetevi sta pappardella:
IL SINDACO DI IMPERIA
Considerato che in data 29 maggio 2011 si disputerà l'incontro calcistico “Imperia Calcio – Campomorone”, valevole per la finale play-off del Campionato di Promozione, per il quale è prevista la partecipazione di un nutrito numero di sostenitori ed appassionati;
Atteso che con comunicazione pervenuta via fax in data 23/5/2011, nostro protocollo n. 17769 in data 24/05 u.s., il Questore di Imperia ha manifestato l'opportunità di introdurre il divieto di somministrazione di bevande alcoliche, sia da parte dell'esercizio di somministrazione interna di alimenti e bevande dello Stadio Comunale “N. Ciccione”, che degli altri pubblici esercizi ubicati nelle immediate adiacenze dello stadio stesso e più precisamente nelle vie Garessio, XXV Aprile, Nazionale;
Rilevato, che per ragioni di ordine e sicurezza pubblica il signor Questore ritiene necessaria l'emissione di un'ordinanza sindacale di “Divieto di somministrazione di bevande alcoliche”;
Ritenuto opportuno accogliere le preoccupazioni per l'ordine e la sicurezza pubblica segnalate dalla Questura di Imperia e, pertanto, doverosamente, porre in essere le cautele previste dalla Legge al fine di evitare episodi di intemperanza originati dall'abuso di bevande alcoliche, in modo, da porre al riparo, i frequentatori dell'impianto sportivo e gli stessi facinorosi e la cittadinanza, da gravi manifestazioni di violenza che possano arrecare danni alle persone, e, comunque, costituire rischio per la sicurezza e l'ordine pubblico;
Rilevato che, nel rispetto dell'art. 59 della L.R. 1/2007, Testo Unico in materia di Commercio, il provvedimento di divieto deve avere un contenuto di temporaneità ed eccezionalità per cui, in coerenza con quanto indicata dalla Questura nella nota sopra richiamata, si ritiene doveroso limitare il divieto in argomento alla sola giornata del 29 maggio 2011 nelle due ore precedenti e successive all'incontro calcistico in programma;
Rilevato, inoltre, che si manifesta con chiarezza il rischio che la presenza di individui in manifesto stato di ubriachezza potrebbe costituire elemento di pericolo per la pubblica sicurezza;
Considerata la necessità di provvedere con sollecitudine in merito al fine di far venir meno la situazione di pericolo rappresentata;
Riconosciuta la necessità di provvedere in quanto l’afflusso di persone che si verificherà in occasione dell'incontro calcistico in questione e gli eventuali comportamenti di irresponsabilità ed intemperanza, che si manifestano in caso di abuso di bevande alcoliche, possono determinare gravi danni all’incolumità fisica degli spettatori presenti all'interno e all'esterno dello Stadio;
Visto l’art. 59 della L.R. 1/2007, Testo Unico in materia di Commercio ed in particolare il comma 2;
Vista la L. n. 241/1990;
Visto lo Statuto del Comune di Imperia;
O R D I N A
è fatto divieto a tutti i soggetti a qualunque titolo legittimati quali bar, ristoranti, esercizi titolari di licenze di P.S., titolari di autorizzazioni di vendita al minuto di generi alimentari, ubicati nelle vie Garessio, XXV Aprile, Nazionale, nonché all'esercizio di somministrazione interna dello Stadio Comunale “N. Ciccione” di somministrare e/o vendere per asporto bevande alcoliche nell'arco temporale ricompreso dalle ore 14.30 alle ore 18.30 del 29 maggio.
Il presente divieto, di natura temporanea ed eccezionale, sarà limitato all'incontro di calcio disputato nella giornata del 29 maggio 2011già indicata e per l'orario sopra specificato.
Copia della presente sarà, altresì, tempestivamente trasmessa, per competenza, al Comando di Polizia Municipale, alla Prefettura di Imperia, alla Questura di Imperia, al Comando Carabinieri di Imperia, al Comando Guardia di Finanza di Imperia.
Fermo restando l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti leggi e regolamenti e nel rispetto dei limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall’art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la violazione della presente ordinanza comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00.
Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della vigilanza e di ogni attività utile a garantire il rispetto del presente provvedimento, insieme agli altri soggetti della forza pubblica.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il TAR Liguria secondo le modalità di cui al D.Lgs. 2/7/2010, n. 104, ovvero ricorso al Prefetto di Imperia, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, entro il termine perentorio rispettivamente di 60 e 30 giorni dalla data di notificazione.
IL SINDACO DI IMPERIA
Considerato che in data 29 maggio 2011 si disputerà l'incontro calcistico “Imperia Calcio – Campomorone”, valevole per la finale play-off del Campionato di Promozione, per il quale è prevista la partecipazione di un nutrito numero di sostenitori ed appassionati;
Atteso che con comunicazione pervenuta via fax in data 23/5/2011, nostro protocollo n. 17769 in data 24/05 u.s., il Questore di Imperia ha manifestato l'opportunità di introdurre il divieto di somministrazione di bevande alcoliche, sia da parte dell'esercizio di somministrazione interna di alimenti e bevande dello Stadio Comunale “N. Ciccione”, che degli altri pubblici esercizi ubicati nelle immediate adiacenze dello stadio stesso e più precisamente nelle vie Garessio, XXV Aprile, Nazionale;
Rilevato, che per ragioni di ordine e sicurezza pubblica il signor Questore ritiene necessaria l'emissione di un'ordinanza sindacale di “Divieto di somministrazione di bevande alcoliche”;
Ritenuto opportuno accogliere le preoccupazioni per l'ordine e la sicurezza pubblica segnalate dalla Questura di Imperia e, pertanto, doverosamente, porre in essere le cautele previste dalla Legge al fine di evitare episodi di intemperanza originati dall'abuso di bevande alcoliche, in modo, da porre al riparo, i frequentatori dell'impianto sportivo e gli stessi facinorosi e la cittadinanza, da gravi manifestazioni di violenza che possano arrecare danni alle persone, e, comunque, costituire rischio per la sicurezza e l'ordine pubblico;
Rilevato che, nel rispetto dell'art. 59 della L.R. 1/2007, Testo Unico in materia di Commercio, il provvedimento di divieto deve avere un contenuto di temporaneità ed eccezionalità per cui, in coerenza con quanto indicata dalla Questura nella nota sopra richiamata, si ritiene doveroso limitare il divieto in argomento alla sola giornata del 29 maggio 2011 nelle due ore precedenti e successive all'incontro calcistico in programma;
Rilevato, inoltre, che si manifesta con chiarezza il rischio che la presenza di individui in manifesto stato di ubriachezza potrebbe costituire elemento di pericolo per la pubblica sicurezza;
Considerata la necessità di provvedere con sollecitudine in merito al fine di far venir meno la situazione di pericolo rappresentata;
Riconosciuta la necessità di provvedere in quanto l’afflusso di persone che si verificherà in occasione dell'incontro calcistico in questione e gli eventuali comportamenti di irresponsabilità ed intemperanza, che si manifestano in caso di abuso di bevande alcoliche, possono determinare gravi danni all’incolumità fisica degli spettatori presenti all'interno e all'esterno dello Stadio;
Visto l’art. 59 della L.R. 1/2007, Testo Unico in materia di Commercio ed in particolare il comma 2;
Vista la L. n. 241/1990;
Visto lo Statuto del Comune di Imperia;
O R D I N A
è fatto divieto a tutti i soggetti a qualunque titolo legittimati quali bar, ristoranti, esercizi titolari di licenze di P.S., titolari di autorizzazioni di vendita al minuto di generi alimentari, ubicati nelle vie Garessio, XXV Aprile, Nazionale, nonché all'esercizio di somministrazione interna dello Stadio Comunale “N. Ciccione” di somministrare e/o vendere per asporto bevande alcoliche nell'arco temporale ricompreso dalle ore 14.30 alle ore 18.30 del 29 maggio.
Il presente divieto, di natura temporanea ed eccezionale, sarà limitato all'incontro di calcio disputato nella giornata del 29 maggio 2011già indicata e per l'orario sopra specificato.
Copia della presente sarà, altresì, tempestivamente trasmessa, per competenza, al Comando di Polizia Municipale, alla Prefettura di Imperia, alla Questura di Imperia, al Comando Carabinieri di Imperia, al Comando Guardia di Finanza di Imperia.
Fermo restando l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti leggi e regolamenti e nel rispetto dei limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall’art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la violazione della presente ordinanza comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00.
Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della vigilanza e di ogni attività utile a garantire il rispetto del presente provvedimento, insieme agli altri soggetti della forza pubblica.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il TAR Liguria secondo le modalità di cui al D.Lgs. 2/7/2010, n. 104, ovvero ricorso al Prefetto di Imperia, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, entro il termine perentorio rispettivamente di 60 e 30 giorni dalla data di notificazione.
12 commenti:
A casa posso bere?Ad Porto maurizio posso bere?Sulla spianata posso bere?
SI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cazzi loro okkio alle nuove diffide........
E poi che vadano a guerdare ai giardini toscanini quanti senza tetto ed alcolizzati ci sono!Bastardi io Bevo a casa con un piatto di rostelle e poi ci vediamo!
VA BENE... TUTTI AL CONAD A FARE RIFORNIMENTI!
Vedremo.... ahahah!!!
Ragazzi si sono accorti di noi...e non potendo presentarsi a prendersi alcun merito e alcuna passerella trionfale con foto celebrative, dovevano farsi notare. Ps Naturalmente, COCA cola libera?
Facilissimamente aggirabile...basta qualche sacchetto per i surgelati...
Strescino vergognati!
E' giusto così, a Imperia va tutto bene e non succede niente quindi è giusto che il Sindaco si preoccupi di questa possibile apocalisse.
Se invece ci fossero blitz in Comune di Guardia di Finanza e Polizia Postale, indagini della Dia, denunce di abusi edilizi, etc., il sindaco sicuramente avrebbe altre priorità.
Di cosa ci lamentiamo !!
Domenica mi porto una bottiglia da casa (e nessuna ordinanza può impedirmelo...) e pasteggio a grappa.
Chi subisce ancora una volta il danno? Noi che facciamo festa? No, ovviamente ma i commercianti della zona e si sa che quando i SUI fanno festa gli incassi hanno il loro peso vedi PonteX 2006 quando finimmo le scorte di birra del chioschetto che dovette farne arrivare altre o anche al Piccardo di Borzoli, dove i dirigenti della Sestrese ci regalarono l'ingresso gratuito ritenendo che avessimo già speso a sufficienza nel bar dell'impianto.
Ancora una volta il comune e la questura, con tempismo degno del miglior Bolt, non perdono occasione per fare una figura di merda. Basta leggere il post di Eritreo Cazzulati, no?
Non ho capito a chi i tifosi ubriachi potrebbero causare problemi? Ai 1.500/2.000 tifosi (peraltro sprovvisti di biglietto) in arrivo da Pontedecimo o agli stessi tifosi imperiesi della tribuna?
Certe cose mettono i brividi...
Tanto domenica si fa festa comunque.
Saluti & Baci al n.7 e al n.3 del Colle di Luni che continuano a leggere il blog con enfasi.
VOLEVANO VINCERE VOLEVANO VINCERE...
Gino Pino
...corre voce che anche durante i festeggiamenti di San Giovanni ci sara' un ordinanza comunale che vietera' la vendita e la mescita di alcolici durante la manifestazione. Il nuovo proibizionismo made in Imperia. Eppure il nostro sindaco (in questo caso con s minuscola) non disdegnava mai un bicchierino in compagnia, anzi spesso perdeva il conto dei bichierini...
Io bevo e porto da bere! Festeggio e faccio festeggiare! Pasticcio la scheda elettorale e dirò di pasticciarla! VOI NON MI RAPPRESENTATE E NON RAPPRESENTATE NESSUNO A PARTE I VOSTRI INTERESSI! Vergogna!
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